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Termini e Condizioni

Condizioni generali di contratto TECHPARTNER SRL

 

Articolo 1 Applicabilità

1. Tutte le offerte e gli accordi con TECHPARTNER SRL, con sede legale e sede principale di attività in Modena, di seguito denominata "TECHPARTNER", si svolgeranno sotto l'applicabilità delle presenti condizioni.

2. Nella misura in cui l'acquirente nella sua offerta o accettazione fa riferimento ad altre condizioni, l'applicabilità di queste condizioni è espressamente respinta.

3. Tutte le offerte restano valide per tre mesi, salvo diversa indicazione nell'offerta.

4. In caso di riserve o modifiche nell'accettazione rispetto all'offerta, l'accordo sarà concluso solo se la linea di vendita ha informato l'acquirente che è d'accordo con queste deviazioni dall'offerta.

 

Articolo 2 Modifiche

1. Le modifiche al contratto di vendita e le deroghe alle presenti Condizioni Generali saranno efficaci solo se concordate per iscritto tra l'Acquirente e la linea di Vendita.

2. Se le modifiche comportano un aumento o una diminuzione dei costi, una conseguente modifica del prezzo d'acquisto deve essere concordata per iscritto tra le parti.

3. In mancanza di accordo sulla variazione del prezzo di acquisto sussisterà controversia tra le parti, alla quale si applicherà l'articolo 11 delle presenti Condizioni Generali.

 

Articolo 3 Imballaggio e spedizione

1. La spedizione/il trasporto della merce ordinata avviene a spese e rischio dell'acquirente e l'acquirente dovrà stipulare un'assicurazione di trasporto consueta.

2. La merce verrà consegnata da Logistic Line o inviata per la consegna al luogo o ai luoghi convenuti secondo le modalità indicate nell'ordine o successivamente concordate.

 

Articolo 4 Trasferimento della proprietà e del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4 del presente articolo, la proprietà della merce passa al compratore al momento della consegna. L'acquirente della merce si assume il rischio a partire dall'inizio del trasporto.

2. Finché l'acquirente non avrà pagato l'intero importo del prezzo d'acquisto con eventuali costi aggiuntivi o non avrà fornito garanzie a riguardo, TECHPARTNER manterrà la proprietà della merce. In questo caso, la proprietà passerà all'acquirente non appena l'acquirente avrà adempiuto a tutti i suoi obblighi nei confronti della linea di vendita.

3. In caso di ragionevole dubbio da parte di TECHPARTNER circa la capacità di pagamento dell'acquirente, Sales line avrà il diritto di posticipare la consegna della merce ai sensi dell'articolo 4, comma 2, fino a quando l'acquirente non avrà fornito la garanzia per il pagamento.

 

Articolo 5 Tempi di consegna

TECHPARTNER consegnerà la merce al momento o immediatamente dopo la fine del periodo di consegna specificato nell'ordine. Se è stato concordato un termine di consegna, questo decorre dalla data in cui TECHPARTNER conferma l'ordine. La linea di vendita sarà obbligata a fare del suo meglio per rispettare queste scadenze.

 

Articolo 6 Forza maggiore

1. Il termine di consegna di cui all'articolo 5 sarà prolungato del periodo durante il quale TECHPARTNER non può adempiere ai propri obblighi per causa di forza maggiore.

2. Si verifica forza maggiore da parte della linea di vendita se, dopo la conclusione del contratto di vendita, TECHPARTNER non può adempiere ai propri obblighi contrattuali o alla preparazione dello stesso a causa di guerra, pericolo di guerra, guerra civile, terrorismo, sommosse, atti di guerra, incendi, danni causati dall'acqua, inondazioni, scioperi, scioperi, serrate, restrizioni all'importazione e all'esportazione, misure governative, difetti nei macchinari, interruzioni di corrente, sia presso gli stabilimenti della linea di vendita che presso terzi da quale Linea di Vendita deve procurarsi tutti o parte dei materiali o delle materie prime necessarie, nonché in deposito o durante il trasporto, sotto il proprio controllo o meno, e inoltre per tutte le altre cause indipendenti dalla volontà di TECHPARTNER.

3. Se la consegna ritarda di oltre due mesi per causa di forza maggiore, sia la Venditrice che l'Acquirente avranno il diritto di considerare risolto il contratto. In questo caso TECHPARTNER avrà diritto esclusivamente al risarcimento dei costi da essa sostenuti.

4. Se l'evento di forza maggiore si verifica mentre il contratto è già stato parzialmente eseguito, l'acquirente, se a causa di forza maggiore la consegna rimanente ritarda di oltre due mesi, ha il diritto di trattenere la parte della merce già consegnata oppure di corrispondere il prezzo di acquisto dovuto ovvero di ritenere risolto il contratto, anche per la parte di merce già consegnata, con l'obbligo di restituire alla Linea Vendita la merce già consegnata a rischio e spese dell'acquirente, qualora il l'acquirente può dimostrare che la parte della merce già consegnata non può più essere effettivamente utilizzata dall'acquirente a causa della mancata consegna della merce rimanente.

 

Articolo 7 Garanzia e responsabilità

1. TECHPARTNER non è responsabile per danni alla merce e derivanti dal fatto che il danno è dovuto al fatto che l'acquirente o un suo cliente ha utilizzato la merce contrariamente alle istruzioni o ha comunque commesso un errore nell'uso.

2. La responsabilità di TECHPARTNER sarà limitata alla riparazione gratuita del bene difettoso